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Whistleblowing - Percorso di segnalazioni

Al fine di promuovere la cultura della legalità e condannando qualsiasi forma di illecito, Eurolls S.p.A. ha adottato lo strumento del Whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, per incoraggiare dipendenti, collaboratori, fornitori, e qualsiasi altro portatore di interesse a segnalare qualsiasi violazione o irregolarità, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante e protezione dalle ritorsioni.
Con il termine Whistleblowing, in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
I presupposti e le modalità per inviare e gestire le segnalazioni di Eurolls S.p.A. sono meglio disciplinati nella Procedura Whistleblowing di seguito riportata. Procedendo con l’inoltro di una segnalazione, si dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni whistleblowing (Whistleblowing Privacy Policy).

EUROLLS S.P.A. (di seguito definita “Società”) considera fondamentale il rispetto delle norme e dei regolamenti nonché del Codice Etico adottati.
In tale contesto ed in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “Whistleblowing”, la Società ha attivato idonei canali di segnalazione interna, in particolare attraverso l’utilizzo di una apposita piattaforma, raggiungibile al link https://segnalazioni.eurolls.com/, al fine di garantire la tutela e la riservatezza sia delle persone segnalanti sia delle persone coinvolte nonché del contenuto delle segnalazioni, ferma restando la possibilità di fissare un incontro diretto.

I suddetti canali di segnalazione permettono ai soggetti interessati di riportare alla Società destinataria, anche in forma anonima, segnalazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, oltre che condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Oltre ai canali di segnalazione interna, al ricorrere di determinate condizioni la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023.

Come può essere d’aiuto la mia segnalazione?

La segnalazione serve a indagare su situazioni illecite e non etiche, a identificare rischi con tempestività e a prevenire potenziali danni alla reputazione dell’azienda. In questo modo, essa può contribuire a ridurre al minimo i rischi per l’azienda e per tutti i suoi collaboratori.
Il sistema di segnalazione è a disposizione dei segnalanti se essi hanno motivi sufficienti per ritenere che le segnalazioni siano veritiere, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni a loro disposizione. Per poter indagare sulle segnalazioni, abbiamo bisogno di informazioni specifiche su fatti specifici.

Chi può effettuare una segnalazione?

La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, si applica alle seguenti categorie di persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
  • i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
  • i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
  • i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
  • i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
  • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  • i clienti, i potenziali clienti, gli agenti ed i partner della Società;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di EUROLLS, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Che tipo di comportamenti dovrei segnalare?

Puoi inviare una segnalazione se nel tuo contesto lavorativo sei venuto a conoscenza di comportamenti o eventi che possono configurarsi come violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società.
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, non si applica invece alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in:
  • violazioni di leggi e regolamenti;
  • violazioni di provvedimenti delle autorità;
  • violazioni del Modello 231 /2001, sia nella Parte generale che Speciale;
  • violazioni dei contratti e delle procedure aziendali;
  • violazioni dei diritti umani (comprese le segnalazioni di molestie, abusi anche verbali, bullismo);
  • comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d’immagine;
  • eventuali altre violazioni in relazione a quanto previsto dal Codice Etico della Società.

Come posso inviare una segnalazione interna?

Una segnalazione può essere inviata attraverso la piattaforma web sicura di un’azienda specializzata e indipendente dalla Società, raggiungibile attraverso il link riportato nella presente sezione del sito web.
In alternativa, può essere inoltrata una segnalazione verbale (telefonica) al numero 0432 296056 (numero del soggetto gestore) che può essere utilizzato anche per richiedere un appuntamento di persona con il soggetto gestore delle segnalazioni.

Che cosa avviene dopo una segnalazione?

Tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal soggetto gestore, nominato dalla Società con atto del proprio CdA.
Dopo aver presentato una segnalazione, la persona segnalante:
  • riceve avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • può essere ulteriormente contattato per fornire al soggetto gestore informazioni, integrazioni o chiarimenti;
  • riceve riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

È possibile inviare una segnalazione in modalità anonima?

Sì, si può inviare una segnalazione in forma anonima.

Informazioni su canale, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni esterne

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:
  • non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per i dettagli sul funzionamento e l’accesso al canale esterno di ANAC si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Inoltre, la persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica, ma solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. In difetto le tutele garantite al segnalante non troveranno applicazione. Le ipotesi ammesse sono le seguenti:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa vigente in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Nel contesto sopra descritto, resta ferma per il segnalante la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria o contabile.

Sono previste forme di tutela per il segnalante?

Il soggetto che effettua una segnalazione gode della più ampia tutela della sua riservatezza, estesa anche ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nell’effettuare la segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo), ai colleghi del segnalante e a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché agli enti di proprietà del segnalante.
Inoltre, il segnalante non può subire forme di ritorsione a causa della segnalazione effettuata e, laddove ciò dovesse avvenire, fermi i poteri di intervento e sanzionatori di ANAC, la Società stessa è tenuta a porre rimedio a tale situazione con le dovute iniziative volte:
da una parte, a tutelare il segnalante e a interrompere le condotte vessatorie in cui è incorso o a rendere inefficaci i provvedimenti eventualmente presi a suo danno (a titolo esemplificativo e non esaustivo), demansionamento, mutamento di funzioni, mancata conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato;
dall’altra, a irrogare sanzioni ai sensi del sistema disciplinare aziendale nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Le medesime tutele sono offerte anche nel caso in cui si sia fatto ricorso anche al canale esterno, alla divulgazione e alla denuncia.
In tutti i casi, non sono offerte tutele e, anzi, sono previste misure sanzionatorie, per coloro che effettuano una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, con accertamento in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.
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